Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio

Legislatura 18ª – Disegno di legge n. 2572

Di seguito la relazione e nel link il disegno di legge

Onorevoli Senatori. – Le valute virtuali, premesso che non è stata ancora stabilita una definizione universalmente valida e riconosciuta a livello globale, sono indicate come denaro digitale e sono ritenute, dall’Autorità bancaria europea (ABE), rappresentazioni di valore digitali che non sono né emesse da una banca centrale o da un ente pubblico, né tantomeno necessariamente legate ad una valuta avente corso legale, ma accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento, e che possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente.
Basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology-DLT), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre seicento sistemi di valuta virtuale che facilitano lo scambio tra pari (e dei quali il più noto è finora il bitcoin), le valute virtuali sono state recentemente oggetto di regolamentazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per consentire ai prestatori di servizi di operare nel nostro Paese attraverso le criptovalute, il cui valore complessivo stimato a livello mondiale, alla fine del 2021, ammonta a circa 2 trilioni di dollari.
Atteso da tempo, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022) è basato su princìpi di trasparenza e operatività e prevede regole stringenti per chi vorrà operare in Italia, in quanto indica obblighi e adempimenti indispensabili per gli operatori del settore che dovranno iscriversi ad un apposito registro gestito dall’OAM, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, cui è affidato il compito di verificare la correttezza e la sussistenza delle informazioni fornite.
A loro volta, gli operatori (ovvero i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale) dovranno trasmettere all’OAM, per via telematica, tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, ed in particolare: i dati identificativi del cliente e quelli sintetici relativi all’operatività complessiva per singolo cliente.
Alla luce di tali innovazioni normative, orientate a perseguire un dialogo costruttivo con i regolatori e le autorità di vigilanza e di controllo sia italiani che europei, le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si inseriscono coerentemente nel quadro delle suesposte misure, nella consapevolezza che le valute virtuali si stanno dirigendo verso una completa regolamentazione, per favorirne l’adozione di massa.
Al riguardo, l’impianto normativo previsto dal disegno di legge non si sovrappone alle misure recentemente adottate dal Ministero dell’economia e delle finanze, bensì le integra con la finalità di sviluppare una nuova tecnologia finanziaria in Italia accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese. Esso intende colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nei confronti della maggior parte dei mercati finanziari esteri, nell’ambito dell’economia della blockchain e delle criptovalute in particolare, nella convinzione che, per le imprese e le start-up, le valute virtuali abilitate dallo sviluppo di reti decentralizzate basate sulla tecnologia blockchain possano contribuire allo sviluppo e alla crescita degli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), oltre che ad un accesso più agevole ai finanziamenti e alle risorse finanziarie.
L’articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento fiscale delle valute virtuali, attraverso l’adozione di definizioni non contraddittorie tra i diversi ambiti regolatori, sia tributari che contabili, di facile applicabilità, come già previsto dai principali Stati membri dell’Unione europea.
A tale fine, risulta indispensabile fornire una definizione chiara di cosa si intenda con il termine di valute virtuali, superando l’attuale confusione determinata dall’uso di termini diversi, quali valute virtuali, criptovalute, cripto attività e token, individuando un genus unitario: l’unità matematica.
Il comma 2 modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, stabilendo che rientrano all’interno delle definizioni soggette a vigilanza i prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e, viceversa, ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale. Si stabilisce inoltre che per valuta virtuale si intende una rappresentazione di valore digitale che non è necessariamente emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita. Essa non possiede lo status giuridico di valuta o moneta ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
Si dispone, altresì, che tra i soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 rientrano, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa. Nell’ambito delle misure di semplificazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, si prevede che fra gli indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione rientrino anche: i servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l’operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di 150 euro e i servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro.
L’articolo 2, in attesa che si compia il percorso avviato a livello europeo, introduce un’apposita normativa fiscale che, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di valute virtuali, di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo.
Più specificatamente, si prevedono modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per stabilire espressamente l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere.
In considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non viene attribuita alcuna rilevanza al concetto di « prelievo » ed è introdotta la rilevanza fiscale soltanto per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere. Ne consegue ad esempio l’irrilevanza fiscale delle crypto-to-crypto trades che non cristallizzano la manifestazione di ricchezza, riscontrabile soltanto nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile, nonché l’irrilevanza fiscale delle operazioni che consentono di acquisire gratuitamente, a qualunque titolo, valute virtuali (come ad esempio staking, yield farming, ecc.), per le quali similarmente la manifestazione di ricchezza si verifica nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali (peraltro, in base al metodo Last In, First Out – LIFO che caratterizza la determinazione delle plusvalenze, le valute virtuali così acquisite saranno considerate le prime ad essere cedute).
Viene poi sancito, in continuità con l’impostazione del TUIR in materia di valute estere, che l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui e disciplinata, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche nel caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione.
Si prevedono inoltre modifiche in materia di monitoraggio fiscale, chiarendo che, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all’estero, il mancato obbligo di monitoraggio sia consentito nel caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.
Si statuisce poi, ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell’Amministrazione finanziaria. In considerazione della non imponibilità ai fini dell’IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d’imposta, si chiarisce altresì che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione.
Si introduce una norma di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale, sul modello già conosciuto della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate. In base a tale norma, il contribuente può, sulla base di un’apposita perizia giurata, versare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022.
Si precisa inoltre che i professionisti che effettuano le perizie, iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori legali, sono soggetti alle disposizioni previste dal codice civile e penale in materia di responsabilità della consulenza effettuata, con riferimento agli obblighi informativi previsti e della correttezza nello svolgimento delle medesime perizie giurate, a seguito del conferimento del mandato d’incarico ricevuto.
Quale effetto premiale della rideterminazione dei valori e considerata l’incertezza finora esistente, il comma 11 prevede un’apposita esimente da sanzioni per l’omesso monitoraggio fiscale nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine, a partire da tale dichiarazione dei redditi, il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento.
In definitiva, il presente disegno di legge è finalizzato a contribuire alla regolamentazione delle valute virtuali, la cui definizione in un quadro normativo certo e determinato può ridurre fortemente i tentativi di attività criminose, riciclaggio di denaro e frodi fiscali. Il riconoscimento e l’impiego di tale nuova tecnologia digitale nel settore finanziario potrà fornire un fondamentale impulso allo sviluppo del sistema delle imprese, in particolare di quelle di piccola e media dimensione, nell’ambito della complessa compliance regolamentare degli strumenti finanziari della nuova economia, sul fronte della capitalizzazione e della crescita della filiera, in grado di generare nuove sinergie importanti per il sistema Paese.

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1346557/index.html?part=ddlpres_ddlpres1

(evidenziazioni aggiunte)



Categorie:tributario

Tag:,

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: