
Novità giurisprudenziali – sentenza Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 3858/21 depositata il 15 febbraio 2021 – in “DIRITTO E GIUSTIZIA” con commento di Giuseppina Satta avvocato.
In tema di rimesse su conto affidato viene precisato che soltanto le rimesse solutorie, individuate secondo il criterio indicato dalla S.U. n. 24418/10, possono configurarsi come pagamento ai sensi dell’art. 1194, comma 2, c.c.; ragion per cui, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto (Cass. n. 9141/20). Viene pertanto ritenuta ammissibile l’imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi semplici (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell’affidamento.
L’articolo completo su “DIRITTO E GIUSTIZIA” 16/2/2021 con commento di Giuseppina Satta avvocato
Categorie:diritto bancario
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