Modifiche alle disposizioni sull’Arbitro Bancario Finanziario

arbitro
Documento di consultazione sul sito della Banca d’Italia

(estratto) – Modifiche e integrazioni alla disciplina sul funzionamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), contenuta nella Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e nelle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (successivamente modificate, da ultimo nel novembre 2016 con l’introduzione di nuovi collegi dell’Arbitro).
Gli interventi proposti si concentrano su aspetti procedurali e di organizzazione interna dell’Arbitro che non hanno un impatto diretto sulle modalità con cui l’utenza si avvale dell’ABF; questi interventi potranno comunque avere effetti positivi per la clientela bancaria e finanziaria in termini di migliore gestione del contenzioso e riduzione dei tempi di risposta.
Tra le innovazioni rilevanti si fissa in modo stabile, per il futuro, il limite nel tempo della competenza dell’Arbitro. Al momento della creazione dell’ABF (2009), le Disposizioni della Banca d’Italia prevedevano che non potessero essere oggetto di ricorso le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007. Il limite del biennio precedente, calcolato a data fissa, fu confermato in occasione della revisione delle Disposizioni avvenuta nel 2011, allorché il termine fu spostato in avanti al 1° gennaio 2009. La tecnica normativa che individua la competenza dell’Arbitro prendendo come riferimento una specifica data necessita di una costante manutenzione, per evitare un’estensione inerziale, all’indietro nel tempo, della competenza dell’ABF che, oltre a comportare immediati effetti sulla funzionalità del sistema, non è coerente con le finalità e la prospettiva di azione dell’Arbitro. È insito nella logica del ricorso all’ABF che questo, data la sua rapidità e snellezza, meglio si attagli a rapporti attuali (rispetto ai quali può contribuire a risolvere con prontezza le problematiche insorte in corso di svolgimento) o comunque non eccessivamente remoti. Per gli altri resta comunque la possibilità di adire il giudice ordinario. Si prevede, pertanto, che non possano essere sottoposte all’arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. La scelta di un limite quinquennale della competenza dell’ABF appare congrua per garantire un’adeguata tutela della clientela. Questo termine rappresenta inoltre un punto di equilibrio fra l’attuale assetto (dovuto all’aumentata distanza temporale raggiunta rispetto al 1° gennaio 2009) e l’originaria norma, che ricomprendeva soltanto un biennio precedente alla data fissa di riferimento; consente, infine, di salvaguardare l’aspettativa maturata, nelle more dell’aggiornamento delle Disposizioni, dalla clientela, almeno per le situazioni più recenti.



Categorie:diritto bancario

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