Un recente giudicato del Tribunale di Pescara, in tema di onere della prova e legittimità nella emissione del decreto ingiuntivo richiesto da una banca, ha onerato l’attore sostanziale a fornire prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente.
Tribunale Pescara, 24/08/2018, (dep. 24/08/2018), n.1209
Fatto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di parte opponente, allo stato degli atti, merita accoglimento.
All’uopo, parte istante adiva la giustizia al fine della revoca del decreto ingiuntivo n. ….., emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara in data ……, in favore della Banca (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, per il pagamento della somma di euro 78.761,63, quale saldo debitore, al 22 novembre 2011, in relazione a due conti correnti, ovvero al n. (omissis) ed al n. (omissis), riferibili alla ditta (omissis) in persona del legale rappresentante pro tempore, (omissis) quest’ultima anche nella qualità di fideiussore delle esposizioni debitorie della prima, e ciò per illegittimità del credito richiesto. In particolare, nel chiedere, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto, richiesto, tra l’altro, mediante la sola esibizione dell’estratto di saldaconto e non dell’estratto conto certificato, ex art. 50 TUB, deduceva, nel merito, che fosse accertato dal Giudice adito l’esatto ammontare del saldo dare-avere dei c/c oggetto di causa, in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti e alle norme di legge, secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della Banca opposta al pagamento di quanto fosse risultato a suo credito, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia, rilevando, comunque, l’illegittimità del dedotto calcolo per anatocismo, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, valute e spese di tenuta conto, interessi eccedenti le soglie, ex L. n. 108/96, e soprattutto per la mancanza di precipua documentazione, quali gli estratti conto completi, come anche il contratto del rapporto bancario n. (omissis).
Di contro, parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, nel chiedere il rigetto della proposta opposizione, in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, rilevava che la invocata produzione documentale inerente, genericamente, il contratto di conto corrente originario, era stata effettuata mediante la produzione del proprio fascicolo di parte, comprensivo anche del fascicolo della fase monitoria.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti in causa, l’ufficio, “rilevato che non era stato prodotto in atti il contratto recante le condizioni economiche applicate al rapporto n. ……. “, sospendeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel contempo, procedeva come per legge.
Tanto dedotto in punto di fatto, in punto di diritto si rileva che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione, regolato dalle norme del procedimento ordinario, in cui l’opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l’opponente (debitore) riveste la posizione sostanziale di convenuto (ex plurimis Cass. Civ. n. 2421 del 03 Febbraio 2006). In applicazione, quindi, dei principi generali in tema di onere della prova, ex art. 2697 cc, grava, in capo a chi fa valere un diritto, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e, pertanto, l’opposto-creditore deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, come azionata in via monitoria, mentre l’opponente-debitore ha l’onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (ex plurimis Cass. Civ. n. 5071 del 30 Marzo 2009).
Tanto esposto ed applicato al caso di specie, mentre parte opponente, nella veste sostanziale di convenuto, contestava il diritto di credito fatto valere, allegando, fondamentalmente, l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, come l’inidoneità dell’estratto di saldaconto, quale titolo per l’ottenimento dell’ingiunzione de quo, parte opposta, nella veste sostanziale di attore, allegava ma non provava i fatti costitutivi della propria pretesa, come azionata in via monitoria, e ciò considerato che il decreto ingiuntivo opposto veniva emesso solo sulla base dell’estratto dei saldaconti dei conti correnti de quibus, come da precipua documentazione di cui al fascicolo monitorio, considerato che tale produzione documentale non può che determinare un’invalidità del decreto ingiuntivo de quo, in quanto fondato su prova scritta inidonea a documentare il titolo giustificativo del credito, considerato che, ai sensi degli artt. 2709 cc e 364 c.p.c., costituisce prova scritta, al fine del decreto monitorio, in materia bancaria, l’estratto analitico dei conti, dall’apertura della linea di credito all’attuale pretesa da parte della banca, considerato che il certificato di saldaconto finale, infatti, era sufficiente a legittimare l’emissione di decreto ingiuntivo solo prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 385/1993, (T.U. Leggi in materia bancaria), il quale, a norma dell’art. 50 prescrive, adesso, che il decreto ingiuntivo di cui all’art. 633 c.p.c., deve essere richiesto, dalla banca, esclusivamente in base all’estratto conto certificato, reso conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido, considerato che tale norma risponde alla necessità di tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso, considerato che il “saldaconto” era da individuarsi e qualificarsi come quel registro nel quale la banca, invece che evidenziare analiticamente tutti i rapporti intercorsi tra la banca e il cliente, si limitava ad esplicitare il risultato riassuntivo dei rapporti stessi senza specificarne il contenuto, considerato, invece, che l’estratto conto certificato, di cui all’art. 50 TUB, è un documento contabile consistente in un prospetto in cui sono annotate le rimesse effettuate, i rispettivi interessi, il saldo attivo e passivo e che esprime, quindi, non solo la situazione finale del rapporto nel momento in cui esso ha termine, ma anche il risultato di tutte le operazioni fino ad una certa data con l’indicazione di un saldo, determinandosi, quindi, una maggior analiticità rispetto al saldaconto, la quale si traduce in una maggiore trasparenza nei rapporti con la clientela, così come previsto dall’art. 119 TUB, il quale al secondo comma prevede che esso debba essere inviato al correntista con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile, considerato che la banca, tra l’altro, al fine di ottenere l’emanazione del decreto ingiuntivo, deve fornire prova dell’avvenuta ricezione dell’estratto conto da parte del cliente cosi come ha l’obbligo di allegare al ricorso per ingiunzione di pagamento il contratto di apertura di CC redatto in forma scritta come richiesto a pena di nullità dall’art. 117 TUB, considerato che parte opposta non allegava il contratto di conto corrente n. (omissis), né con la costituzione in giudizio né con la seconda memoria istruttoria, considerato che la banca non è stata in grado di allegare al ricorso tutti gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con il cliente fin dal suo sorgere. Pertanto, ‘inidoneità della documentazione, posta a sostegno della richiesta del provvedimento monitorio, di cui si è detto in precedenza, come anche la mancata produzione del dedotto contratto di conto corrente e di tutti gli estratti conto periodici hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.
La proposta opposizione, per le suddette motivazioni, sia in fatto che in diritto, è da accogliersi. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
– Accoglie l’opposizione;
… omissis …
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