Split Payment abrogato? ora la risposta c’è

idra.jpgVersione ufficiale del 12 luglio: forse ci siamo.

Con la stesura definitiva del decreto dignità è stato inserito il comma 1 sexies all’art. 17 ter del TU IVA che ha fatto chiarezza su quanto lamentato con il mio post del 3 luglio che potete leggere di seguito, scritto nelle prime ore di diffusione del testo del decreto.

Forse più di una voce isolata aveva segnalato la stortura della prima edizione? chissà, comunque è bene ciò che finisce bene ….

 

“La prima bozza del decreto dignità disponibile in queste ore, riguardo lo split payment, conferma la confusione storica che la legislazione emergenziale in campo fiscale offre ad operatori e contribuenti sin dagli albori della riforma fiscale del 1972.

Il decreto all’art. 11 prevederebbe l’abrogazione della lettera c) del DL che introdusse lo split  payment: tale lettera abrogava un’altra norma, che così torna a vivere nel mondo del diritto. Ma di cosa si tratta? era il comma 2 dell’art. 17 ter del decreto dell’IVA (LO SO CHE NON MI SEGUITE GIA’ PIU’, MA TANT’E’!) che limitava gli effetti dello split payment alle sole imprese, anzi derogava l’applicazione del meccanismo per i professionisti.

Peraltro con una formula assolutamente infelice: le qualificava come prestazioni di servizi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, mentre si sa che le prestazioni dei professionisti sono soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto e non di imposta. Tuttavia il legislatore secondario, cioè l’Agenzia delle Entrate prontamente soccorreva il legislatore primario, cioè gli scienziati degli uffici legislativi del Parlamento, spiegando che:

“Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina della scissione dei pagamenti, una delle novità è rappresentata dalla riconducibilità nel predetto ambito dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d’imposta sul reddito. Ciò, per effetto dell’abrogazione della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 che escludeva, fino al 30 giugno 2017, le predette fattispecie dall’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti. Conseguentemente, la scissione dei pagamenti è applicabile anche ai compensi per prestazioni di servizi fatturate dal 1° luglio 2017 la cui imposta diviene esigibile a partire dalla medesima data.”

Ok, un passo avanti. Oggi il famoso comma 2 è stato ripristinato, rivive e si può parlare di abolizione dello split payment per i professionisti.

Ma è veramente così?

Non credo, perché il famigerato comma 2 richiamava unicamente il comma 1 dell’art. 17 ter dell’IVA e non i successivi commi 1 bis 1 ter ecc. ecc., cioè esimeva i professionisti dallo split payment solo nei confronti degli enti pubblici e non delle società quotate ed assimilate.

Vedrete che il legislatore secondario prontamente interverrà, colmerà il vuoto e spiegherà che i professionisti saranno sì esclusi dallo split payment, ma solo nei confronti della P.A. e non delle società quotate.

Con buona pace di tutti gli avvocati, commercialisti, geometri, ingegneri ed affini che rilasciano fattura per le prestazioni rese alle banche nell’ambito delle CTU e del mega settore degli NPL.

Mi sbaglio? eh! c’è talmente tanta confusione che un post sbagliato in più o in meno non farà la differenza.

Invece una cosa è certa: cambiano i governi, cambiano le teste, ma la sostanza della legislazione fiscale resta sempre la stessa …..”



Categorie:politica, tributario, USA E GETTA FISCALE

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