contratti di assicurazione index linked: nulli in assenza di contratto quadro

finance-1577984_960_720Corte Appello L’Aquila Sentenza n. 437/2018 pubbl. il 08/03/2018

È fondata l’eccezione di nullità dei contratti oggetto di causa per violazione del combinato disposto degli artt. 23 TUF e 30 Reg. Consob n. 11.522/98.

rif. Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (aggiornato con le modifiche apportate con D.Lgs. n. 233 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 28 febbraio 2018)

borsacosa sono le polizze index linked?

(estratto della sentenza – evidenzazioni ndr).

“Sul punto, ribadito quanto ampiamente argomentato al paragrafo 1.3.2 in ordine all’ applicabilità ai contratti per cui è causa delle norme del TUF (segnatamente degli articoli 21 e 23) e delle previsioni del Regolamento Consob 11522798, appare utile ricordare che l’art. 23 1° comma TUF e l’art. 30, comma 1, del Regolamento Consob prevedono che l’intermediario finanziario non possa compiere operazioni di investimento in assenza del cosiddetto “contratto-quadro” (e cioè il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e accessori contenente il regolamento dei rapporti contrattuali tra l’intermediario e l’investitore), da concludersi con forma scritta ad substantiam.

La forma scritta per i contratti d’intermediazione finanziaria, unitamente alla necessità di un contenuto dettagliato, svolge una evidente funzione di protezione informativa dell’investitore (che normalmente è la parte debole del rapporto contrattuale) consentendogli di conoscere prima, e con certezza, le condizioni che regoleranno il rapporto ed ogni dettaglio del testo contrattuale.

Nella specie, vertendosi in ipotesi di prodotti assicurativi a contenuto finanziario, sussisteva l’obbligo a carico dell’intermediario di far sottoscrivere al cliente un contratto quadro oltre al singolo contratto avente ad oggetto l’acquisto del prodotto assicurativo.

Ne consegue che contratti di assicurazione index linked oggetto di causa, privi, a monte, di contratto quadro contenente il regolamento del collocamento dei prodotti finanziari presso il cliente sottoscrittore, sono nulli. Invero, in assenza di contratto-quadro (per il quale la forma scritta è prevista ad substantiam dall’art. 23, I co. TUF) devono ritenersi nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma richiesto dalla legge a protezione dell’investitore, le operazioni di investimento compiute (Cass. 7283/2013; Cass. 3623/2016).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve dunque pervenirsi alla declaratoria di nullità delle polizze assicurative Index Linked oggetto di causa, venendo in considerazione un’ipotesi di nullità radicale dell’intera operazione economica posta in essere dalle parti, che si giustifica alla luce della violazione della norma imperativa, di cui al citato art. 23, I co, T.U.F. la quale prescrive la stipula in forma scritta ad substantiam del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari (contratto quadro), forma in assenza della quale deve ritenersi la nullità delle singole operazioni di acquisto di strumenti finanziari.

Né può condividersi il convincimento espresso dal primo giudice in ordine all’avvenuto rispetto nel caso in esame dei requisiti di forma previsti dall’art. 23 TUF a fronte dell’intervenuta sottoscrizione da parte di  xxxxxxx  delle proposte di contratto relative alle polizze, contenenti anche dichiarazione di intervenuta consegna delle note informative e delle condizioni di polizza. Le proposte di contratto in argomento (aventi ad oggetto l’acquisto del singolo prodotto assicurativo) -recanti le sole indicazioni relative alle denominazioni del progetto index linked di riferimento, alla decorrenza e scadenza dei contratti, all’importo del premio iniziale ed al capitale minimo liquidabile alla scadenza- non riportano (né contengono alcun cenno al) le clausole contrattuali contenute nelle condizioni di polizza ed illustrate nelle note informative né alcun riferimento a titoli obbligazionari, sicché non soddisfano in alcun modo i requisiti del contratto quadro, al quale pertanto non sono assimilabili; mentre, in difetto di sottoscrizione da parte di xxxxxxx delle note informative e delle condizioni di polizza anteriormente alla sottoscrizione delle proposte di contratto in disamina, la dichiarazione ivi contenuta di aver ricevuto copia delle note informative e delle condizioni di polizza non vale certamente a sanare la nullità in questione, neanche sanabile attraverso una ratifica tacita. Deve pertanto dichiararsi la nullità della polizza…”



Categorie:diritto bancario

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