Tibunale di Teramo Sentenza n. 193/2018 pubbl. il 06/03/2018
(1) La prescrizione è eccezione in senso stretto che, in quanto tale, deve essere sollevata dalla parte e provata in tutti i suoi elementi costitutivi.
(2) Azione di ripetizione inammissibile con conto corrente aperto
(estratto)
(1) “Va altresì rigettata l’eccezione di prescrizione del diritto alla restituzione di somme formulata dalla banca convenuta per le ragioni di seguito esposte.
Come è noto, in tema di prescrizione dell’azione di ripetizione di somme annotate in conto corrente bancario, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno osservato che: “L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens” (cfr. Cass., SS.UU., 24418/2010). Ne deriva che, al contrario, i versamenti di somme operati su conto corrente scoperto o oltre i limiti dell’affidamento, avendo natura solutoria, configurano un vero e proprio pagamento da individuarsi, quindi, quale dies a quo del periodo prescrizionale decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito.
Va comunque osservato che la prescrizione è eccezione in senso stretto che, in quanto tale, deve essere sollevata dalla parte e provata in tutti i suoi elementi costitutivi; pertanto, come osservato ripetutamente dalla giurisprudenza di legittimità (tra le ultime si veda Cass. Civ. n. 3465 del 12 febbraio 2013) “chi eccepisce la prescrizione è tenuto a dimostrarne pienamente il relativo fatto costitutivo, nell’ambito del quale rientra anche il profilo riguardante la prova certa e giuridicamente idonea dell’individuazione del “dies a quo” relativo alla decorrenza effettiva per la maturazione del relativo termine prescrizionale (cfr. Cass. n. 11843 del 2007 e Cass. n. 16326 del 2009, secondo la quale, in generale, «l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, quand’anche suscettibili di diversa qualificazione da parte del giudice, con la conseguenza che il debitore (la banca ndr), ove eccepisca la prescrizione del credito (del correntista ndr), ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini»).
Sulla base di quanto osservato in punto di diritto va rilevato che nella comparsa di costituzione e risposta la banca convenuta non allegava la sussistenza di versamenti di natura solutoria, idonei a costituire dies a quo ai fini della prescrizione. Segue che l’eccezione deve essere rigettata.”
(2) “La domanda di ripetizione di indebito per la sussistenza di clausole nulle è ammissibile solo se il conto corrente sia stato chiuso e, qualora il conto risulti aperto, la domanda di ripetizione di indebito è inevitabilmente inammissibile.
Va osservato comunque che, anche in presenza di un conto corrente aperto, se vi è la presenza di clausole nulle, resta la possibilità per il correntista di agire in giudizio non con un’azione di condanna (perché non vi è ancora stato un pagamento di indebito) ma con un’azione di accertamento della nullità della clausola ritenuta nulla, pretesa già valutata sopra. Infatti “il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli)” (cfr. Cass. sent. n. n. 798/13).”
Categorie:diritto bancario
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