TEMPI E MODI PER LA DETRAZIONE IVA: NOVITA’ CON SORPRESA

dante« Così la neve al sol si disigilla,
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla. »

(Dante, Paradiso XXXIII, 64-66)

Come al solito sia le norme che le interpretazioni ufficiali in campo fiscale sono un po’ come i vaticini della sibilla cumana, ma cerchiamo di fare chiarezza con l’aiuto della circolare del sole 24 ore del 28/2/2018 a disposizione dello studio (contenuto riservato) e della Circolare 17 gennaio 2018, n.1/E dell’Agenzia delle Entrate

Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha modificato le norme che prevedono le modalità di detrazione dell’IVA sugli acquisti, modificando sia l’articolo 19 che l’articolo 25 del DECRETO IVA: oggi i tempi per detrarre l’IVA sono più ristretti, perché una fattura datata 2017 potrà essere detratta “al più tardi” con la dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2018.

commercialistaPer cui sbrigatevi a portare le fatture dell’anno scorso dal commercialista !

La modifica normativa tuttavia ha creato una certa confusione con altra norma,l’art. 25 che disciplina i termini di registrazione delle fatture: per le fatture ricevute a cavallo di anno ne è risultato che per l’IVA vige un termine breve di detrazione e per la registrazione, invece, un termine lungo. In proposito è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che ha chiarito i termini della questione (Circolare 17 gennaio 2018, n.1/E):
Al riguardo, si ritiene che il coordinamento tra le due norme non possa che essere ispirata ai principi dettati per il diritto alla detrazione dal legislatore unionale, così come declinati dalla Corte di Giustizia.
Come già sopra richiamato, l’art. 179 (della direttiva Comunitaria IVA ndr) stabilisce che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto, ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile. Tale diritto, in ogni caso, è esercitato “secondo quanto previsto all’articolo 178”, il quale indica le condizioni formali per l’esercizio del diritto, tra cui, nell’ipotesi principale, il possesso della fattura.
Nella sentenza 29 aprile 2004, C-152/02 (Terra Baubedarf-Handel GmbH), la Corte di Giustizia, occupandosi di una fattispecie concernente le due norme citate (si trattava, in particolare, di stabilire se un soggetto passivo potesse esercitare il diritto alla detrazione soltanto con riferimento all’anno solare in cui era pervenuta la fattura, o se piuttosto il diritto dovesse essere esercitato, anche con effetto retroattivo, per l’anno solare in cui il medesimo era sorto), ha esplicitato che le disposizioni della direttiva si interpretano nel senso che “il diritto alla [detrazione] deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti prescritti da tale disposizione, vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d’imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.
I giudici unionali, pertanto, indicano chiaramente che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
– oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione
– anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.
L’applicazione dei principi unionali determina quindi, in sede di coordinamento delle norme interne (articoli 19, comma 1, e 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, come riformulati dal D.L. n. 50), che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633.
sibillaChiaro no? : insomma, per i beni consegnati a dicembre 2017, ma con fattura emessa e datata 15 gennaio 2018, dato che la coesistenza delle due condizioni (effettuazione dell’operazione e possesso della fattura) si concretizza a gennaio, solo da tale momento può iniziare l’esercizio alla detrazione che può avvenire, al più tardi, con la dichiarazione Iva annuale presentata per tale anno nel 2019.
antro

Attenzione! Non è finita. La circolare tuttavia specifica che, ai fini della detrazione dell’imposta, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018); qualora la registrazione di tale documento avvenga nei primi quattro mesi del 2019, essa dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Per ogni dubbio non esitate a contattarci clicca-qui-rosso

 



Categorie:USA E GETTA FISCALE

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