Tribunale di Milano Sentenza n. 1267/2018 pubbl. il 05/02/2018 (estratto)
(…) Parte attrice, infatti, ha eccepito l’applicazione di interessi anatocistici illegittimi e di interessi usurari, fondando le proprie contestazioni sulla base di una perizia econometrica di parte che ha allegato all’atto di citazione e chiedendo che fosse ordinato alla banca ex art. 210 c.p.c. la produzione del contratto e degli estratti conto sin dall’inizio del rapporto.
Orbene, in questa sede in primo luogo non può che essere ribadito quanto già anticipato con l’ordinanza emessa all’esito del deposito delle memorie istruttorie, ossia che, pur nella consapevolezza di un differente orientamento da ultimo sostenuto in una pronuncia isolata della Corte di Cassazione, si debba comunque privilegiare la tesi consolidata, secondo cui l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. invocato da parte attrice non possa estendersi quanto ai suoi contenuti oltre al diritto sostanziale sottostante spettante alla correntista.
Considerato come tale diritto sostanziale risulti previsto e disciplinato dall’art. 119 TUB, il quale appunto riconosce il diritto del cliente della banca a ottenere a sue spese copia della documentazione riguardante operazioni compiute con l’istituto di credito, con il limite del decennio a risalire rispetto al momento in cui ne sia stata effettuata la richiesta, deve osservarsi come nel caso di specie l’attrice abbia avanzato la richiesta ex art. 119 TUB in uno con la notifica dell’atto di citazione e, quindi, in data 21.6.2016 (ossia la data di notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio) e che, pertanto, da tale data deve essere calcolato a ritroso il termine decennale.
Dovendosi, quindi, necessariamente coordinare il diritto sostanziale di cui sopra con la sua proiezione processuale ex art. 210 c.p.c., la quale implica l’esigenza di calibrare la invocata ordinanza di esibizione con il principio del riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti del processo, ne consegue l’ordine di esibizione ha potuto essere disposto limitatamente agli estratti conto e scalari già non prodotti da parte attrice, purchè ricompresi nella finestra decennale imposta dall’art. 119 TUB, mentre, viceversa, non è stato possibile estenderlo al contratto di conto corrente, essendo pacifico come esso risalisse a oltre dieci anni prima della richiesta ex art. 119 TUB, avendo parte attrice prodotto estratti conto già del 2005.
Diversamente opinando, infatti, l’invocata ordinanza ex art. 210 c.p.c. finirebbe con l’essere rivolta a supplire all’onere probatorio gravante su una delle parti, mirando a conseguire agli atti documentazione già nella disponibilità della parte istante o che questa avrebbe avuto la possibilità di conseguire in forza del diritto sostanziale riconosciutogli dall’art. 119 TUB.
Per effetto di quanto sopra precisato, quindi, va rilevato come, in difetto di produzione del contratto di conto corrente, non possano che essere rigettate le eccezioni attinenti alla validità o meno delle pattuizioni ivi contenute (si veda la clausola in materia di interessi anatocistici, piuttosto che la clausola riguardante le commissioni di massimo scoperto o quelle di differimento delle valute), considerato come, una volta riconosciuto il perfezionamento del contratto, come appunto nel caso di specie, sia onere dell’attore produrre lo stesso al fine di dimostrare il tenore delle clausole di cui viene contestata la validità, piuttosto che l’assenza di pattuizioni di cui è stata eccepita l’applicazione.
La mancata prova in ordine all’esistenza o meno di una clausola di capitalizzazione degli interessi, della data in cui tale clausola sarebbe stata pattuita e del suo tenore preclude qualsiasi accertamento in ordine alla portata illegittima o meno della prassi anatocistica seguita dalla banca, nei limiti in cui la stessa risulta documentata, ossia da 2005 in poi (ossia in periodo in cui tale prassi potenzialmente potrebbe risultare del tutto legittima in conformità alla disposizione di cui all’art. 120 TUB all’epoca vigente e alla richiamata Delibera C.I.C.R. del 9.2.2000).
Il difetto di produzione del contratto, inoltre, non consentendo di rilevare il tasso di interesse convenzionale pattuito, preclude l’accertamento di una ipotizzata usura contrattuale, ossia di tassi di interesse già in sede genetica del rapporto concordati in misura superiore al Tasso Soglia all’epoca rilevato.
(…)
Categorie:diritto bancario
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