Tribunale di Chieti Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018 – estratto
L’attore, pur avendo posto a fondamento della domanda la asserita applicazione di tassi usurari, non ha dato prova della loro pattuizione o del loro addebito visto che si è limitato a dedurre genericamente la circostanza senza produrre in giudizio i decreti ministeriali di riferimento, come rilevato dalla convenuta nelle Osservazioni alla CTU. Sul punto questo Tribunale – per doveroso rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte e per la oggettiva condivisibilità delle tesi dalla stessa esposte – già in precedenza ha espresso adesione all’orientamento del Giudice di legittimità, manifestato proprio in tema di interessi usurari (Cass. sez. III, 26.6.2001 n. 8742; cfr. anche, per il medesimo principio espresso in diversa materia, Cass. sez. lav., 2.7.2014 n. 15065; Cass. SS.UU. 29.4.2009 n. 9941; Cass. sez. II, 26.8.2002 n. 12476), condiviso e fatto proprio da copiosa giurisprudenza di merito, secondo il quale la natura di atti amministrativi dei decreti ministeriali determinativi del tasso soglia rende inapplicabile il principio “iura novit curia”, di cui all’art. 113 cpc, da coordinare con l’art. 1 disp. sulla legge in generale che non comprende detti atti nelle fonti del diritto. D’altro canto, sulla specifica problematica la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1611/2015 (cfr. anche 1266/2013 e 14577/2012) ha chiarito che “Ai sensi dell’art. 194 c.p.c. il consulente tecnico d’ufficio può acquisire ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti dalle parti, a condizione che si tratti di fatti accessori, rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, e non già di fatti e situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.”
La rilevata carenza probatoria ha determinato l’effetto che il CTU, come dallo stesso evidenziato nella Relazione, ha proceduto a rilevare autonomamente i tassi soglia fissati dai Decreti Ministeriali, cosicchè le relative valutazioni non possono essere prese in considerazione, in quanto effettuate sulla base di documentazione non ritualmente acquisita agli atti del processo.
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