Procedure di “risoluzione” – cc.dd. “Quattro Banche” costituite in “Enti-Ponte” legittimazione passiva

Tribunale di Chieti  Sentenza n. 10/2018 pubbl. il 10/01/2018 RG n. 36/2016 Giudice dott. Alberto Iachini Bellisarii – estratto

Legittimazione passiva o meno dalle quattro Banche costituite in funzione di “Enti-Ponte”, nel contesto delle procedure di “risoluzione” delle cc.dd. “Quattro Banche” (Cassa di Risparmio di Chieti spa, Banca delle Marche spa, Cassa di Risparmio di Ferrara spa e Banca dell’Etruria e del Lazio)

L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta è infondata.

La questione riguarda il tema della legittimazione passiva o meno dalle quattro Banche costituite in funzione di “Enti-Ponte”, nel contesto delle procedure di “risoluzione” delle cc.dd. “Quattro Banche” (Cassa di Risparmio di Chieti spa, Banca delle Marche spa, Cassa di Risparmio di Ferrara spa e Banca dell’Etruria e del Lazio) con riguardo alle pretese vantate nei confronti di queste ultime per attività svolte anteriormente al 23.11.2015 e, quindi, per le passività latenti aventi titolo in atti o in fatti posti in essere in epoca anche remota. Con D.L. 22.11.2015 n. 183 venivano infatti costituite quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara spa, Nuova Banca delle Marche spa, Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti spa, a loro volta di seguito cedute a due banche (la Cassa di risparmio di Ferrara alla Banca Popolare dell’Emilia Romagna; le altre tre a UBI Banca) che le hanno recentemente incorporate, aventi per oggetto lo svolgimento dell’attività di “Ente-Ponte” ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. 16.11.2015 n. 180 – introdotto nel vigente ordinamento in attuazione direttiva 2014/59/UE, c.d. BRRD (Bank Resolution and Recoveri Directive) -, con l’obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche sottoposte a risoluzione e, quando le condizioni di mercato fossero adeguate, di cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

In deroga a quanto disposto dai commi 5 e 6, il comma 7° ha disposto che l’Ente-Ponte, ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, previa presentazione da parte della Banca d’Italia di una richiesta all’Autorità responsabile per i relativi provvedimenti, è autorizzato provvisoriamente a esercitare l’attività bancaria o a prestare servizi e attività di investimento anche se non soddisfa inizialmente i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e che allo stesso sono trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonchè attività e passività delle banche in risoluzione, ai sensi dell’articolo 43 del citato Decreto Legislativo.

In particolare la soluzione della crisi delle predette quattro banche ha previsto una innovativa procedura di risoluzione degli enti creditizi in default affidata per gli snodi principali all’Autorità di risoluzione, individuata nella BANCA D’ITALIA; essa si è articolata attraverso i seguenti passaggi: 1) assoggettamento a “risoluzione”; 2) “cessione dell’azienda bancaria” di ciascuna banca “risolta” ad altrettante banche neo-costituite, in funzione di “Enti-Ponte”, con forma giuridica di società per azioni, il cui capitale sociale è stato sottoscritto dal Fondo di Risoluzione, come da “Programma di Risoluzione” approvato dalla Banca d’Italia; 3) costituzione di una “società veicolo per la gestione di attività” ai sensi dell’art. 45 ss. D.Lgs. n. 180/2015 – denominata REV–Gestione crediti S.p.A.: “REV”, – e successiva cessione alla stessa, da parte degli “Enti-Ponte”, dei crediti già classificati a “sofferenza” nei bilanci delle “Quattro Banche”; 4) vendita del 100% delle azioni degli “Enti-Ponte” ai due predetti istituti bancari che hanno accettato di subentrare nei rapporti già facenti capo alle banche in crisi; 5) assoggettamento delle banche in crisi a Liquidazione Coatta Amministrativa; 6) incorporazione degli “Enti-Ponte” da parte delle due predette Banche. Da tanto deriva che l’incorporazione degli “Enti-Ponte” ha comportato il trasferimento alle banche incorporanti di ogni rapporto o situazione giuridica già facenti capo agli stessi e, quindi, di tutte le posizioni attive e passive della vecchia banca, anche se definite prima del 23.11.2015, fatta eccezione per le posizioni dei c.d. “obbligazionisti subordinati”.

Secondo la convenuta la pretesa attorea sarebbe estranea alla società per azioni costituita quale Ente-Ponte in quanto inerente alla posizione di contrattista ormai definita della vecchia Banca …,  posta in risoluzione, che sarebbe esclusa dalla cessione del nuovo soggetto nel cui patrimonio non potrebbero confluire passività riferite a rapporti ormai esauriti.

Sennonchè le pretese azionate non concernono diritti incorporati nelle azioni – dichiaratamente esclusi –, ma posizioni che non possono essere considerate azzerate unitamente alle azioni della vecchia (……). In particolare lo specifico testo del provvedimento 22.11.2015 della Banca d’Italia, disponendo la cessione a Nuova …… di tutte le attività e passività relative all’azienda bancaria con la sola esclusione (oltre che degli obblighi restitutori relativi al capitale composto da azioni azzerate) delle passività subordinate, non ha ricompreso in tale esclusione le pretese azionate dall’attore.

Al riguardo va ancora considerato che le domande dell’attore riguardano l’obbligo – scaturente da attività inadempiente nella gestione dei rapporti contrattuali – ben distinto dagli obblighi gravanti sull’emittente in relazione ai titoli azionari in riferimento ai diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nelle azioni. Inoltre, secondo il sistema del D.Lgs. n. 180/2015, il perimetro delle attività/passività dell’ente in risoluzione trasferite all’Ente-Ponte è delineato dal provvedimento di cessione dell’Autorità di risoluzione che, nel caso di specie, non contempla alcuna espressa esclusione delle passività – sia pure potenziali in quanto non ancora accertate – già sorte in capo a Banca delle Marche spa.

In particolare secondo il provvedimento 22.11.2015 sono stati trasferiti “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione” e, dunque, anche le passività corrispondenti ad obblighi derivanti da condotte antecedenti la cessione.

Le considerazioni che precedono impongono quindi, ad avviso del Tribunale, di concludere che le “passività” corrispondenti alle pretese dell’attore sono da ritenere incluse nella cessione dell’azienda bancaria disposta in favore dell’Ente-Ponte, non essendo le relative obbligazioni espressamente escluse dalla cessione.



Categorie:Ultimissime di giurisprudenza

Tag:, , , , ,

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: