Rapporti bancari e doveri di reciproca solidarietà tra contraenti
In tema di rapporti bancari, l’obbligo di consegna da parte della banca della documentazione e del contratto trova il suo fondamento nel principio di buona fede contrattuale ed in particolare nel dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizionemonocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi haemesso la seguente SENTENZA ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1147 del ruologenerale degli affari contenziosi dell’anno 2017 promossa DA ———————————-, con sede in Bergamo qualeincorporante —————— (in forma abbreviata——————– ) codice fiscale e partita I.V.A. –omissis–con sede legale in ———————– in persona del procuratorepro tempore dott. ——- soggetta all’attività di direzione ecoordinamento di ——– codice fiscale e partita –omissis– consede in ———————- assistita per procura speciale allelite 13 gennaio 2017 ———— entrambi del Foro di Brescia,presso lo studio dei quali elegge domicilio in ——– – OPPONENTE – CONTRO ——– con sede legale in ——, in persona del legalerappresentante ——–, rappresentata e difesa dall’avv. AndreaFlorindi del foro di Chieti giusta delega stessa a margine delricorso per decreto ingiuntivo; – OPPOSTA -OGGETTO: Contratti bancari. Opposizione al decreto ingiuntivo n.———- All’udienza del 19.12.2017 la causa era spedita a sentenza sulleconclusioni di cui al presente verbale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1.02.2017 ———- proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 22.12.2016 ——- in forza del quale le era stato intimato di consegnare a ——– s.r.l. la copia dei contratti ai rapporti di conto corrente con apertura di credito n. —– conto s.b.f. n. —- e conto s.b.f. —- nonché copia degli accordi modificativi e di pagare le spese della procedura.
Espone l’opponente che il giudice adito era competente per territorio in quanto la banca aveva la propria sede a —-; che la società ingiungente aveva, prima della lite, già avanzato ex art. 119 t.u.b. e già erano stati consegnati gli estratti conto e la documentazione in relazione all’ultimo decennio; che invero entro lo stesso limite temporale doveva soggiacere la consegna della documentazione contrattuale.
Si costituiva con comparsa —— s.r.l., la quale resisteva e spiegava che l’art. 119 t.u.b. non applicabile ai contratti poiché la norma si riferisce alle singole operazioni e non già ai contratti; che era onere della banca conservare il contratto per almeno dieci anni dalla chiusura del conto, avvenuta nel caso concreto nell’agosto 2013, e che i generali di correttezza e buona fede imponevano la consegna della documentazione sulla scorta della normativa in tema di mandato.
Concessi i termini di cui all’art. 183 sesta comma c.p.c. e disattesa all’istanza ex art. 648 c.p.c. la lite era immediatamente posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. Previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione va disattesa.
In fatto, è pacifico che ——– s.r.l. intratteneva con la filiale di —– di —————– alcuni rapporti bancari, tra cui il rapporto di conto corrente n. ——e due conti evidenza ad esso collegati, ossia il conto anticipi n. —– il conto infruttifero n. —–; non è neppure contestato che detti rapporti sorti in epoca imprecisati siano stati chiusi nell’agosto 2016.
Parimenti pacifico che, ad espressa richiesta, la banca abbia consegnato alla correntista tutti gli estratti conto a partire dall’anno 2006, ma non già le schede contrattuali, da cui la richiesta monitoria di —— accolta dal giudice del monitorio.
A detta ingiunzione, ——- ora divenuto ———, esisteva opponendo l’incompetenza del giudice adito per territorio e nel merito il limite della decennalità previsto dall’art. 119 T.U.B.
Da ultimo asseriva che le spese liquidate nella fase monitoria erano eccessive.
Con riguardo alla competenza per territorio, ritiene questo giudice che avendo l’obbligazione in esame quale oggetto la consegna di cosa determinata la competenza debba essere radicata ex art. 1182 secondo comma c.c. nel senso che l’obbligazione va adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. Nel caso concreto è la stessa ingiunta a dichiarare che la documentazione si trova nella filiale di Bussolengo (cfr. doc. 4 e 7 del fascicolo monitorio) e pertanto sussiste la competenza del giudice adito.
Superata la questione della competenza per territorio, anche nel merito l’opposizione va disattesa.
Sul punto va detto che l’art. 119 T.U.B. nulla dispone in ordine ai contratti poiché la norma sin riferisce alle comunicazioni periodiche e a singole operazioni, purché poste in essere negli ultimi dieci anni.
Tuttavia, a parere di questo giudice, l’obbligo in capo alla banca di consegnare il contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza e buona fede, dovere imposto ad entrambe le parti del negozio.
I doveri di buona fede e correttezza che devono regolare il contegno dei contraenti anche nella fase esecutiva del contratto impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte e tra i detti doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (così: Cass. n. 12093/2001).
Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.
L’obbligo di consegnare il contratto, pertanto, non trova il suo fondamento nell’art. 119 t.u.b., ma oltre alle norme di portata generale di cui si è detto, nell’art. 117 t.u.b., il quale, dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente nascente dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto il contratto secondo buona fede (cfr. Cass. n. 11004/06 e Corte Appello Milano n. 1796/2002).
Tale diritto di ottenere copia del contratto pertanto permane anche dopo lo scioglimento del rapporto (cfr. Trib. Monza 18.01.2016 n. 95) e solo con il decorso di dieci anni dalla chiusura del rapporto detto diritto potrà essere dichiarato prescritto non potendo residuare alcun diritto azionabile dal cliente, anche in ossequio all’orientamento delle sezioni unte in materia di prescrizione (cfr. sezioni unite n. 24418/2010).
Alla luce dei richiamati principi e dato atto che la banca opponente non ha affermato di non aver la disponibilità del contratto, limitandosi ad eccepire la inoperatività dell’obbligo di conservazione, ne consegue che l’opposizione va disattesa.
Quanto alla presunta eccessività delle spese del monitorio, osserva questo giudice che le tariffe dei procedimenti monitori sono state oggetto di preventiva concertazione con il foro e che non si è verificato alcun superamento dei parametri indicati dal D.M. 10.03.2014 n. 55.
L’opposizione è infondata e quindi il decreto va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ————————————————
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le partì sull’opposizione al decreto ingiuntivo del 22.12.2016 n. ——- ing. e N.——- proposta da ————–, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
Rigetta l’opposizione con ogni conseguenza di legge;
Dichiara l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l’opponente a rifondere all’opposto le spese di lite, liquidate in ——- oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
come per legge.
Così deciso in Verona, lì 19.12.2017
Depositata in Cancelleria il 19/12/2017
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