Estremi: Cassazione civile, sez. VI, 23/01/2018, n. 1588 Fonti: Redazione Giuffrè 2018
In tema di imposta di registro, il diritto al riconoscimento dei benefici fiscali per l’acquisto della “prima casa” è subordinato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, nota II-bis), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla circostanza che il compratore trasferisca, entro diciotto mesi dall’acquisto, la propria residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile. Il mancato trasferimento della residenza nei termini di legge, che rappresenta un obbligo del contribuente ed un elemento costitutivo del beneficio richiesto, comporta la decadenza dall’agevolazione, salvo che il mancato stabilimento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto all’acquisto dell’immobile. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto sufficiente ad integrare la causa di forza maggiore il ritardo, da addebitare all’impresa costruttrice, negli adempimenti necessari al rilascio dell’agibilità da parte del Comune, senza tenere conto, da un lato, che le lungaggini burocratiche non integrano le caratteristiche della forza maggiore, e dall’altro, che il contribuente avrebbe potuto trasferire la propria residenza nel medesimo Comune, anche ad un diverso indirizzo).
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